Cosa dice il nuovo decreto?
Il decreto 312/2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha modificato alcuni articoli del precedente decreto 560/2017 (cosiddetto "Decreto Baratono" o "Decreto BIM"), senza tuttavia rivoluzionarne la sostanza.
Ecco le principali novità:
- migliorie ad alcune definizioni ("modello informativo", "offerta di gestione informativa", "punteggio premiale" etc.)
- l'art. 5, comma 1, del precedente decreto è così modificato: le stazioni appaltanti che intendono adottare il BIM non devono più aver adempiuto, bensì solo aver programmato di adempiere agli obblighi preliminari indicati all'art. 3 (formazione del personale, manutenzione degli strumenti hw e sw di gestione digitale etc.)
- slittamento delle tempistiche per l'adozione del BIM in base agli importi a base di gara; in particolare, l'abbassamento della soglia a 15 mln è traslata al 1° gennaio 2022
- il comma 4 dell'art. 7 vede soppressa la parola "elettronico" dall'espressione "modello informativo elettronico"
- il comma 5 del predetto articolo presenta ora esplicito riferimento alle norme UNI EN e UNI EN ISO
- è stato aggiunto l'art. 7-bis, in cui vengono suggeriti alle stazioni appaltanti i criteri per determinare i punteggi premiali nelle gare BIM
Quando entrerà in vigore?
Come specificato nell'art. 2, il decreto 312/2021 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ovvero il 2 agosto.
Le disposizioni in esso contenute "si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data".