L'introduzione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha portato notevoli cambiamenti nella gestione dei progetti pubblici in Italia.
Tra le innovazioni più significative, c'è l'adozione del Building Information Modeling (BIM) come parte integrante dei progetti pubblici.
Il Building Information Modeling è una metodologia di progettazione avanzata che permette la creazione e la gestione di modelli digitali tridimensionali di edifici e infrastrutture. Questi modelli contengono informazioni dettagliate su ogni aspetto del progetto, dai materiali utilizzati alla pianificazione della costruzione. Il BIM rappresenta una svolta nell'approccio tradizionale alla progettazione e alla costruzione.
Il BIM nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha reso obbligatoria l'adozione del BIM per tutti i progetti pubblici.
Il BIM aiuta a evitare sprechi, ridurre i costi e garantire che i progetti siano consegnati in tempo: la scelta di renderlo obbligatorio è stata fatta per migliorare la trasparenza, la qualità e l'efficienza dei progetti pubblici in Italia.
Nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici sono principalmente due gli articoli che fanno riferimento al BIM:
- articolo 41 sui livelli e i contenuti della progettazione;
- articolo 43 sui metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
L’articolo 41 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
L'articolo 41, comma 1, lett. g) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici conferma l'obiettivo di ottimizzare le attività di progettazione e le relative verifiche mediante l'utilizzo di strumenti e metodi di gestione informativa digitale nel campo delle costruzioni.
Questa norma segue l'approccio già presente nel precedente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), in cui l'articolo 23, comma 1, prevedeva l'impiego di strumenti elettronici specifici, come la modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, al fine di ottimizzare la progettazione e le verifiche relative ai lavori pubblici.
Nel Nuovo Codice, in linea con questo principio, si sottolinea ulteriormente l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli investimenti pubblici.
Le modifiche terminologiche
Gli articoli 41 e 43 del Nuovo Codice presentano elementi di innovazione già a partire dalla nomenclatura utilizzata per identificare l'approccio BIM, seguendo il percorso di aggiornamento semantico già avviato con il DM 312/2021, derivante dall'approvazione a livello internazionale ed europeo delle specifiche tecniche del settore.
In questo contesto, l'espressione "metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" sostituisce la precedente dicitura "metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture".
L'introduzione del concetto di "gestione informativa" (che va oltre la mera "modellazione") risulta maggiormente coerente con la definizione comunemente utilizzata a livello internazionale per indicare il BIM. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, si fa riferimento a un'attività di gestione di dati e informazioni che comprende la modellazione ma si estende anche ad altri aspetti.
BIM: obbligatorio dal 1° gennaio 2025
L'articolo 43, comma 1, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce il termine unico e generale del 1° gennaio 2025 per l'obbligo di adottare il BIM.
A partire da quel giorno, le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti sono tenuti a utilizzare il BIM per le nuove costruzioni e gli interventi sulle costruzioni esistenti con un valore di base di gara superiore a 1 milione di euro.
Questo rappresenta una differenza significativa rispetto alla graduazione delle scadenze temporali per raggiungere l'obbligo di utilizzo del BIM per tutte le opere con un valore pari o superiore a 1 milione di euro, a partire dal 1° gennaio 2025.
Tuttavia, è importante notare che la nuova norma tiene conto delle scadenze precedentemente stabilite dal DM 560/2017 (modificato dal DM 312/2021).
Quali sono gli interventi esclusi dall’obbligo di adozione del BIM?
L'articolo 43, comma 1, del Nuovo Codice precisa che l'obbligo di adottare il BIM a partire dal 1° gennaio 2025 non si applica a due tipi di interventi:
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
Tuttavia, c'è un'eccezione a questa regola: il BIM viene applicato se la manutenzione riguarda "opere precedentemente eseguite con l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale".
Questo approccio mira a garantire la continuità nell'uso del BIM e nell'aggiornamento dei modelli e delle risorse informative in caso di interventi successivi sugli stessi immobili.
Quando il BIM è facoltativo?
Anche al di fuori dei casi di obbligo, l'articolo 43, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici consente comunque l'uso facoltativo del BIM.
Quest'opzione è regolamentata con due importanti precisazioni: la prima è che deve essere in conformità con i principi di cui all'articolo 19, ossia i principi e i diritti digitali. La seconda è che deve essere subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'Allegato I.9 al Nuovo Codice, intitolato "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni".
Il richiamo all'articolo 19, ossia ai "Principi e diritti digitali", sottolinea la necessità dell'adozione di misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza informatica e promuovere standard uniformi e una cultura della sicurezza informatica.
Per quanto riguarda il rinvio all'adozione delle misure stabilite nell'Allegato I.9, esso è ampio e generale. Tra queste misure ci sono quelle previste nel DM 560/2017, che comprendono la definizione e l'attuazione del piano di formazione del personale, la definizione e l'attuazione del piano di acquisizione e manutenzione dell'hardware e del software, e la redazione e l'adozione di un atto di organizzazione.
Pertanto, l'adozione del BIM deve avvenire in un contesto adeguatamente preparato dal punto di vista della formazione, dell'operatività e dell'organizzazione.
I criteri di punteggio per l'adozione del BIM
L'articolo 43, comma 2, conferma la possibilità, nell'ambito della facoltà data alle Stazioni Appaltanti di adottare il BIM, di prevedere "eventualmente" nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità di utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa.
Questa disposizione mira a incentivare l'uso del BIM assegnando un punteggio aggiuntivo durante la fase di gara.
Nel Nuovo Codice, l'elenco dei requisiti e delle proposte relativi a utilizzi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, soggetti a valutazione ai fini premiali, è contenuto al comma 12 dell'Allegato I.9.
L'Interoperabilità delle Piattaforme
L'articolo 43, comma 3, ribadisce l'importanza del concetto di interoperabilità delle piattaforme e impone l'uso di formati aperti non proprietari.
Questo è fatto con lo scopo di evitare distorsioni alla concorrenza, non limitare il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, favorire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici coinvolti nelle procedure per aggiudicarsi il progetto o nell'esecuzione del contratto.
Questo aspetto è fondamentale per migliorare l'efficienza in termini di tempo ed economia delle attività informative e conoscitive.
L’allegato I.9
I commi 4 e 5 dell'articolo 43 del Nuovo Codice sono dedicati all'Allegato I.9, nel quale è contenuta, con alcune modifiche e integrazioni, la disciplina attuativa dell'articolo 43 relativa alla gestione informativa digitale.
Va precisato che l'Allegato I.9 è destinato ad essere abrogato a partire dalla data di entrata in vigore di un regolamento corrispondente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo regolamento sostituirà integralmente l'Allegato I.9 anche come allegato al Codice.
L'Allegato definisce le modalità e i tempi per l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Queste modalità riguardano la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, nonché la gestione e la manutenzione del ciclo di vita completo di un bene immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione.
Le figure professionali del BIM nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Il nuovo Codice dei contratti pubblici mantiene gli adempimenti già definiti dal Decreto 560/2017 in merito alla formazione del personale nel contesto del BIM. Introduce però anche delle significative novità riguardo alle competenze professionali richieste.
In particolare, l'Allegato I.9, al comma 3, richiede la designazione di un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager) e di un gestore dei processi digitali (BIM Manager). Inoltre, per ciascun intervento, è richiesta la designazione di un coordinatore di flussi informativi (BIM Coordinator).
Il ruolo del CDE Manager è particolarmente rilevante poiché l'allegato specifica che la stazione appaltante deve disporre del proprio ambiente di condivisione dei dati (ACDat/CDE) senza dover dipendere da ambienti proposti dai vari appaltatori. Questa disposizione consente all'amministrazione di regolare e definire aspetti sensibili, come la proprietà dei dati. Pertanto, è di fondamentale importanza designare un CDE Manager competente e qualificato.
Infine, l'allegato I.9, al comma 7, conferma che le Pubbliche Amministrazioni devono fare riferimento alle specifiche tecniche già presenti sul mercato, tra cui le norme della serie UNI 11337, in particolare la parte 7 sulla qualifica professionale. Questo offre alle stazioni appaltanti la possibilità di verificare le competenze richiedendo il certificato di conformità alla norma UNI 11337-7 emesso da un Ente accreditato, come ad esempio ICMQ, a garanzia del possesso dei requisiti necessari.
> Scarica il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
> Scarica l'Allegato I.9
Il BIM rappresenta un passo avanti significativo nell'ambito dei progetti pubblici in Italia: rendere il suo utilizzo obbligatorio nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici porta a una maggiore efficienza, qualità e trasparenza.
Il BIM sta assumendo un ruolo sempre più importante nel settore dell’edilizia.
Prosoft Intesys fornisce servizi e consulenza nell'ambito del Building Information Modeling, al fine di implementare un flusso di lavoro “BIM compliance” e ottimizzare le fasi relative alla pianificazione, alla realizzazione e alla gestione del progetto tramite software.
Prosoft Intesys inoltre mette a disposizione dei Clienti un team di BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager.